Ma andiamo con ordine partendo dal fatto di cui è causa.
Un singolo condomino propone formale impugnazione di una delibera assembleare riguardante l’operazione “superbonus 110%” sostenendo la sussistenza di plurimi motivi di invalidità, tra i più rilevanti dei quali:
- la mancata specificazione della natura e della tipologia degli interventi da eseguire (con conseguente indeterminatezza dell’oggetto della decisione);
- la presenza di un’inammissibile delega decisionale a soggetti terzi;
- la mancata costituzione del “fondo speciale” obbligatorio (ex art. 1135 c.c.);
- l’adozione di invalida ripartizione di spesa.
Il Giudice, istruita la causa e respinte le argomentazioni difensive del condominio, concede il richiesto annullamento affermando che:
a) la delibera manca di elementi essenziali (richiama, a tal proposito, le “note” Sezioni Unite n. 9839/2021 e n. 4806/2005) ed è quindi affetta da nullità: nella specie, il c.d. “General Contractor” (cioè, il soggetto al quale è sostanzialmente demandata l’intera gestione del “superbonus”) non viene individuato dall’assemblea in sede di decisione ma la scelta è stata inammissibilmente demandata al tecnico di fiducia del condominio;
b) l’incarico (sempre al tecnico) è stato conferito senza specificare il suo contenuto ma utilizzando la locuzione “sbrigo delle indagini preliminari” che risulta inidonea per la sua genericità ed indeterminatezza;
c) per di più, la deliberazione non può dirsi “meramente programmatica” in quanto in essa è rinvenibile un contenuto chiaramente decisorio (stante la previsione di una spesa capitaria di circa 600/700 euro ad unità immobiliare) e, quindi, va certamente riconosciuto un interesse ad agire nei confronti dell’impugnante (su tale aspetto, richiama Cass. n. 6128/2017);
d) a fronte di detta previsione di spesa, andava certamente costituito il c.d. ...