La vicenda
Il caso rimesso al vaglio della Corte di cassazione prende le mosse da alcuni lavori di manutenzione straordinaria appaltati da un condominio ad una impresa edile. In particolare, il primo ricorreva in Tribunale chiedendo di condannare al risarcimento dei danni operati nel corso dei lavori tanto il costruttore, titolare dell’impresa, quando il progettista e direttore degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 c.c. Il Tribunale dichiarò l’azione ex art. 1669 c.c. prescritta.
La Corte di appello, al contrario, aveva rilevato che, con riguardo ai difetti evidenziati dal condominio, sia il costruttore sia il direttore dei lavori si erano impegnati, per il tramite della sottoscrizione di una lettera, ad eseguire i lavori di ripristino del tetto condominiale. Pertanto, il riconoscimento dei vizi dell’opera costituiva fonte di un’autonoma obbligazione di fare, ossia di eliminazione dei vizi, come tale svincolata dai termini di prescrizione previsti dall’art. 1669 c.c. (in dottrina, v. G. Petti, Ristrutturazione edilizia, gravi difetti dell’opera e responsabilità dell’appaltatore, in I Contratti, 2020, 1, pp. 67-68; C. Stefanetti, Rovina e difetti di cose immobili e interruzione della prescrizione, in Il Foro padano, 2018, 1, pp. 16-25; E. Depretis, Rovina e difetti di cose immobili: la responsabilità dell’appaltatore al vaglio delle Sezioni Unite, in I Contratti, 2017, 5, pp. 522-538).
Dinanzi alla Corte di cassazione, i ricorrenti censuravano la sentenza della Corte di appello per aver rigettato l’eccezione di prescrizione da loro formulata per effetto del riconoscimento dei vizi desunto erroneamente dal comportamento dell’appaltatore. Di conseguenza, essi negavano l’insorgenza di una nuova obbligazione e reclamavano, per l’effetto, l’applicazione del termine di prescrizione annuale di cui all’art. 1669 c.c.
La Corte di cassazione, dopo aver precisato che i principi che regolano la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c. ...