1. Il caso
Nell’ambito dei lavori relativi alle parti comuni di un condominio, un condomino versava nelle mani dell’amministratore, oltre la propria, anche le quote facenti capo ad altri condomini nel timore che l’inadempimento di questi ne provocasse la sospensione, salvo poi agire per recuperare le somme versate.
La questione oggetto dell’ordinanza concerne dunque i rimedi esperibili dal condomino che, nell’ambito di un’obbligazione assunta nell’interesse del condominio, esegua, oltre alla propria parte di prestazione, anche quelle gravanti su altri condomini.
2. La natura dell’obbligazione assunta dall’amministratore del condominio ovvero nell’interesse del condominio
Il punto di partenza, stante l’evidente pluralità di debitori, non può che essere la natura dell’obbligazione condominiale (Sul tema delle obbligazioni soggettivamente complesse è centrale l’opera di Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici, Milano, 1974).
Com’è noto, tale questione è stata oggetto di un annoso e vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che, come vedremo, nemmeno a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione e alla successiva riforma legislativa, può ancora considerarsi sopito.
Prima della sentenza della Suprema Corte del 2008 (Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, in NGCC, 2008, pp. 11028 ss., con nota di E. Bacciardi, Dalla solidarietà alla parziarietà: il revirement delle sezioni unite sul regime attuativo del condebito condominiale) l’orientamento tradizionale, facendo leva sulla presunzione di solidarietà passiva in presenza di più debitori obbligati per la medesima prestazione sancita dall’art. 1294 c.c., affermava il carattere solidale delle obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi. Del resto, si diceva, l’art. 1123 c.c., nel dettare le regole di ripartizione interna al condominio delle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni secondo il criterio della parziarietà, non poteva considerarsi una ...