La Suprema Corte con le note decisioni Cassazione civile sez. VI - 25/05/2022, n. 16953 e Cassazione civile sez. II, 05/04/2023, n.9388, ha fissato tre fondamentali principi interpretativi dell’art. 1135 comma 1 n. 4 c.c.:
1) Ha ritenuto anzitutto che “la determinazione dell'oggetto delle opere di manutenzione straordinaria (e cioè degli elementi costruttivi fondamentali delle stesse nella loro consistenza qualitativa e quantitativa) e la ripartizione delle relative spese ai fini della riscossione dei contributi dei condomini rientrano nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare imposta dall'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 6-2, 16 novembre 2017, n. 27235; Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889)”.
2) Ha rilevato che “l’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, come modificato dapprima dalla L. n. 220 del 2012 e poi dal D.L. n. 145 del 2013, convertito nella L. n. 9 del 2014, prescrive, inoltre, che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda "obbligatoriamente" a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere”.
3) Ha tratto la conclusione che “L'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di importo pari all'ammontare dei lavori", configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione” e che “la norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della ...