Il fatto
La proprietaria di un immobile ha citato in giudizio il condominio adiacente per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al bene dalle infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario a servizio del condominio, e la condanna a eseguire le opere necessarie per la loro definitiva eliminazione.
Dopo aver autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa del condominio, il Tribunale ha condannato il convenuto a eseguire le opere di ripristino indicate dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa e l’assicurazione a corrispondere all’attrice una certa somma.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la compagnia di assicurazione, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulle eccezioni da lei sollevate sui limiti della garanzia e sulla copertura dell’evento oggetto della causa. L’accertamento tecnico aveva evidenziato che i danni cagionati all’immobile di proprietà dell’attrice erano dipesi da deficienze del sistema fognario del condominio, non da una loro rottura accidentale. Poiché la garanzia dedotta nella polizza copriva la sola rottura accidentale degli impianti, non anche i difetti a monte riconducibili alle stesse modalità o all’inidoneità dei materiali con cui l’impianto era stato realizzato, la Corte d’appello ha ritenuto fondato il relativo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il condominio alla rifusione delle spese di primo grado alla compagnia di assicurazione.
Ha ricorso per la cassazione della sentenza d’appello il condominio, lamentando l’erronea considerazione dei rischi dedotti nella polizza assicurativa da parte del giudice di seconde cure. Il collegio, invero, aveva interpretato il contratto di assicurazione nel senso che la garanzia offerta coprisse solo i danni da spargimento d’acqua causati da una rottura accidentale delle tubature, escludendo quelli dovuti a difetti di manutenzione e/o di costruzione. A parere del ricorrente, tale interpretazione non era conforme ...