1. La S.C. non sembra avere assunto un atteggiamento coerente in ordine alla individuazione delle tabelle millesimali c.d. “contrattuali”, cioè quelle che realizzano la “diversa convenzione” di cui all’art. 1123, primo comma, c.c., ed alla disciplina ad esse applicabile.
Per quanto riguarda la loro individuazione, si è affermato che, a differenza delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio che abbiano natura convenzionale (in quanto predisposte dall'unico proprietario originario e accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità acquirenti ovvero formate su accordo di tutti i condomini), le tabelle millesimali deliberative richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, c.c. e sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese (Cass. 23 febbraio 2007 n. 4219).
In tal modo si commette lo stesso errore in cui è incorsa la S.C. per un certo periodo, cioè di considerare di natura contrattuale tutte le clausole inserite nel c.d. regolamento predisposto.
In particolare, non si tiene conto del fatto che un regolamento di condominio ha natura contrattuale solo per quanto riguarda le clausole che prevedano una disciplina dei rapporti tra condomini non rientrante nel contenuto dell’art. 1138, primo comma, c.c. Le tabelle millesimali, in linea di principio, costituiscono, secondo quanto previsto dall’art. 68 disp. att. c.c., un allegato al regolamento di condominio, per cui la loro natura contrattuale può essere affermata solo ove risulti una espressa volontà di deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese manifestata da tutti i condomini e non semplicemente perché, per errore, deroghino a tali criteri.
In tale ottica non può condividersi le decisioni secondo le quali: a) le tabelle millesimali allegate a regolamento condominiale contrattuale non possono essere modificate se non con il ...