Il fatto
Un gruppo di utenti del servizio idrico integrato (S.I.I.) del territorio di Rapallo ha chiesto alla società di gestione dello stesso la restituzione e/o il rimborso di una parte della tariffa dovuta per il servizio di depurazione, che si asseriva non essere stato espletato nei dieci anni precedenti.
La società ha rigettato la richiesta, sostenendo che il depuratore in oggetto forniva un trattamento primario, cioè di depurazione in senso tecnico e giuridico, quindi nulla era dovuto. Stando così le cose, gli utenti hanno citato in giudizio la società per ottenere la dichiarazione di inadempienza contrattuale e la condanna alla restituzione delle somme per la quota di depurazione del servizio idrico integrato.
Il Giudice di prime cure ha condannato la società alla restituzione della tariffa che era stata corrisposta negli ultimi dieci anni dagli attori.
Il Giudice d’appello, su ricorso promosso dalla società soccombente in primo grado, ha confermato la sentenza impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a sette motivi. Quel che rileva, ai fini che qui maggiormente interessano, è la censura mossa alla decisione d’appello relativa alla non debenza della tariffa in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione. Allo stesso tempo, il Giudice ha affermato che l’esigenza di equilibrio del bilancio della società non può autorizzare l’ente a pretendere un pagamento non correlato ad alcuna controprestazione. Infine, per la ricorrente la tariffa costituiva il corrispettivo non del servizio relativo alla singola utenza, ma dell’insieme delle prestazioni d’ambito, come deducibile dagli artt. 141, 147, 149, 154, 155 D.lgs. 152/2006.
La Cassazione ha rigettato il ...