Le Fondazioni. Definizione e Inquadramento normativo
Per introdurre la Fondazione occorre fare riferimento in primis al Codice Civile, precisamente al Titolo II rubricato Delle Persone Giuridiche, Capo II Delle Associazioni e Fondazioni, il cui articolo 14 c.c. stabilisce che le Fondazioni devono essere costituite per atto pubblico (come le Associazioni) o per testamento.
La fondazione è quindi un ente di diritto privato dotato di personalità giuridica (è dubbia l’ammissione nel nostro ordinamento delle fondazioni come enti non riconosciuti), creato dalla volontà di un fondatore che può costituirle per atto pubblico [inter vivos, quindi] o per disposizione testamentaria, teso al raggiungimento di uno scopo specifico, non personale, ma collettivo, generalmente di pubblica utilità, a carattere assistenziale, culturale, scientifico, umanitario e simili.
Il patrimonio della fondazione deve necessariamente essere adeguato al raggiungimento di tale scopo e comunque per l’iscrizione al Registro degli enti del terzo settore, la Fondazione non può avere un patrimonio inferiore a 30000 euro, sia esso costituito da denaro o altri beni (per i beni è necessaria una perizia di stima giurata del valore degli stessi da depositare in fase di presentazione della domanda per ottenere l’iscrizione al Runts).
Siffatto limite minimo di costituzione è stato introdotto dalle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (articolo 22, comma 4 decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dall’articolo 6 del Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105) che, diversamente dalla disciplina ordinaria delle fondazioni, la quale fa menzione unicamente di un patrimonio adeguato allo scopo della fondazione, lasciando margini di discrezionalità agli organi pubblici preposti alla vigilanza e al controllo, i quali decidono sul riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, stabiliscono una soglia fissa minima di partenza, uniformandola a livello nazionale per le fondazioni interessate ad iscriversi al Runts ed ottenere la qualifica di ...