Per lungo tempo la S.C. ha affermato che la formazione delle tabelle millesimali e la loro modifica nelle ipotesi previste dall'art. 69 disp. att. c.c., in quanto negozi di accertamento dei valori delle quote condominiali spettanti ai condomini, con funzione puramente valutativa del patrimonio ai soli effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali e della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass. 17 ottobre 1980 n. 5593, in Giust. civ. 1981, I, 40), con la conseguenza che, nel caso in cui la formazione o la modifica di dette tabelle avvenga in assemblea all'unanimità dei presenti, ma senza la partecipazione di tutti i condomini all'assemblea stessa, il consenso unanime di questi ultimi in ordine alle tabelle formate o rettificate può manifestarsi anche per facta concludentia (Cass. 9 febbraio 1985 n. 1057, in Riv. giur. edilizia 1985, I, 561; Cass. 4 maggio 1994 n. 4278, in Giust. civ. 1995, I, 515), come la concreta applicazione delle stesse tabelle per più anni, manifestatasi con il pagamento delle spese condominiali (Cass. 8 novembre 1977 n. 4774, in Giust. civ. 1978, I, 1899) o l’approvazione dei bilanci (Cass. 19 ottobre 1988 n. 5686, in Riv. giur. edilizia 1989, I, 53).
Non è ben chiaro il pensiero della decisione (Cass. 27 marzo 1998 n. 3251) secondo la quale la delibera di formazione, o modifica, delle tabelle millesimali è valida anche se il consenso è espresso da delegati verbali dei condomini, senza necessità di procura scritta, potendo il mandato esser provato con qualsiasi mezzo, anche per facta concludentia - come nel caso di prolungata accettazione dei successivi bilanci, - perché le dette tabelle hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali onde ripartire le relative spese e ...