Il caso.
La pronuncia in commento trae origine dall’opposizione proposta da una società condomina avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministratore condominiale ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione della quota di spese straordinarie da essa dovuta per l’esercizio del 2019, a sostegno della quale, in via preliminare, veniva eccepita la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza del giudice ordinario, in virtù della clausola arbitrale inserita nel regolamento condominiale.
Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che la clausola contenuta nel regolamento condominiale, che prevedeva che le “divergenze e controversie che dovessero sorgere fra condomini in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle norme del presente regolamento ed in genere per la amministrazione e godimento dello stabile in condominio” dovessero essere “sottoposte, per la loro risoluzione, ad un arbitro amichevole compositore scelto d’accordo fra di essi. (…)”, riguardasse anche le controversie tra l’amministratore e i singoli condomini per il recupero dei contributi da essi dovuti.
Il Condominio proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. innanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la clausola arbitrale, peraltro espressamente riferita alle controversie “fra condomini”, non potesse trovare applicazione alle cause relative al recupero dei contributi condominiali, rimanendo, in caso contrario, vanificati i poteri di azione spettanti ex lege all’amministratore e l’efficace e tempestiva riscossione delle spese condominiali.
Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, dopo aver interpretato la clausola contenuta nel regolamento condominiale e qualificato la convenzione di arbitrato come rituale, ha rigettato il ricorso muovendo dalla lettura congiunta delle norme in tema di arbitrato e di quelle disciplinanti l’azione dell’amministratore ex art. 63 disp. att., anche nella loro applicazione giurisprudenziale.
Il principio enunciato dalla Corte.