Giornalisti e mess. Inps n. 3595 del 2023: prepensionamento giornalisti e requisiti di permanenza in CIGS
L’INPS, con il messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla permanenza minima dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) finalizzata al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della l. 416/1981.
Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:
- i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
- l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.
Con riferimento alla condizione del periodo di permanenza in CIGS, l’Inps con mess. 3595 del 2023 chiarisce che, sulla base dell’articolo 9 del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, la medesima si ritiene soddisfatta laddove la permanenza in CIGS sia di almeno 90 giorni. Tuttavia, in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in INPGI (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché ...