1. L’assemblea di condominio: natura, funzione e convocazione.
L’assemblea di condominio, unitamente all’amministratore (ove presente), è uno degli “organi” cui è devoluta la “gestione” dei beni e dei servizi comuni: essa si pone, peraltro, in posizione di sovraordinazione rispetto al secondo giacché, ferma l’inderogabilità degli art. 1129 e 1131 c.c., l’unico vero limite all’espansione dei poteri assembleari va rinvenuto nel divieto (oltre che di violare la legge ovvero specifiche prescrizioni contenute nel regolamento contrattuale di condominio, anche) di realizzare finalità estranee alla comunità condominiale (Cass., 6 marzo 2007, n. 5130), sconfinando nella sfera di proprietà dei singoli condomini, tanto in ordine alle cose comuni, quanto a quelle di titolarità esclusiva - tranne che siffatta “invasione di campo” sia stata da questi ultimi specificamente accettata nei singoli atti di acquisto ovvero derivi da una espressa previsione del regolamento (contrattuale) di condominio (Cass., 22 luglio 2004, n. 13780).
L'art. 66 disp. att. c.c. (norma dichiarata inderogabile dal successivo art. 72 delle medesime disp. att. e che, pure, tuttavia, nello stesso impianto codicistico patisce delle "deviazioni legali": cfr., ex multis, gli artt. 1117-ter e 1117-quater c.c. ovvero l'art. 71-bis, comma 4, disp. att. c.c.) regola le modalità di convocazione dell'assemblea: i primi due commi (in virtù dei quali l'assemblea, oltre che, annualmente, in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore - o da un suo delegato. Cass., 10 gennaio 2017, n. 335 - quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio ovvero, ancora, da ciascun condomino ove manchi l'amministratore) sono rimasti invariati a seguito della l. n. 220 del 2012 che, al contrario, ha, da un lato, decisamente impattato sul ...