Il fatto.
Un Condominio agisce in giudizio contro la società appaltatrice dei lavori condominiali e viene citato, a sua volta, in un altro giudizio, da un terzo soggetto per una pretesa connessa alla cattiva esecuzione dei lavori; in tale secondo giudizio, il Condominio chiama in causa la società appaltante, contro la quale aveva già agito nel primo giudizio, chiedendo di essere manlevato da quest’ultima.
Il Tribunale, poiché il primo giudizio, tra Condominio e società appaltatrice, pendeva in secondo grado, sul presupposto che occorresse attendere la sentenza di appello, sospende il secondo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Con ordinanza n. 25530 del 2022, la Corte di Cassazione accoglie ricorso per regolamento proposto avverso la sospensione disposta dal Tribunale ex art 295 c.p.c., ricordando che quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ..
Riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale, quest’ultimo ne dispone nuovamente la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., senza tuttavia motivare in merito alle ragioni che rendessero opportuna la sospensione del giudizio, per cui la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, rilevata l’omessa pronuncia, accoglie anche il secondo ricorso per regolamento proposto avverso la sospensione disposta ex art. 337 c.p.c..
Le pronunce appena esaminate sottendono la disamina delle relazioni tra i rapporti giuridici e le relative interferenze con i giudicati ed i processi ancora pendenti.
La premessa teorica: distinzione tra pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica
Le interconnessioni tra i rapporti giuridici sono inquadrabili nella distinzione, da sempre avallata dalla dottrina processual-civilistica, tra la ...