L’art. 1, co. 3, lett. b), del D. lgs. 29 agosto 2023, n. 120 ha modificato l’art. 7 del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 inserendo il comma 1-quater che prevede l’obbligo per le ASD e SSD di uniformare i propri statuti alle previsioni di cui al titolo II, capo I, dello stesso D. Lgs. 36/2021 entro il 31.12.2023.
Lo stesso art. 1 del D. lgs. 120/2023, al comma 6, ha modificato l’art. 12 del D. lgs. 36/2021 introducendo il comma 2-bis che prevede che le modifiche statutarie adottate entro il 31.12.2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dello stesso D. lgs. 36/2021.
Il contenuto statutario delle ASD e SSD viene disciplinato dal Titolo II, Capo I, del D. lgs. 36/2021, in particolare dagli articoli da numero 6 al numero 11.
L’art. 6 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi sotto la forma giuridica di:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile;
- enti del terzo settore.
Le ASD e SSD devono, inoltre, indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Rispetto alla previgente normativa, la L. 27.12.2002 n. 289 parzialmente abrogata con l’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021, non ci sono quindi particolari variazioni - salvo l’espresso riferimento agli enti del Terzo settore quale soggetti iscrivibili al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) - e pertanto non dovrebbe comportare ...