Prima ancora di analizzare i variegati profili in diritto trattati dalla pronuncia giova ripercorrere cronologicamente i fatti di causa. Un condòmino agiva in giudizio nei confronti del condomìnio chiedendo di dichiarare nulle o, comunque, annullabili alcune deliberazioni di assemblee convocate da un amministratore condominiale il quale, precedentemente, era stato raggiunto da un provvedimento giudiziale di revoca (confermato, innanzi alla Corte territoriale, in sede di reclamo). Nella prospettazione del condòmino (attore), infatti, l’amministratore, ignorando i due decreti di rimozione dall’incarico, aveva continuato - inalteratamente e senza alcuna soluzione di continuità - a «gestire» il condomìnio. A causa di tale reiterata condotta - reputata illegittima - l’attore chiedeva all’amministratore di convocare un’assemblea straordinaria al fine di informare i condòmini circa i provvedimenti giudiziari di revoca e provvedere, così, alla nomina di un nuovo amministratore. Sennonché l’assemblea, regolarmente convocata, respingeva le dimissioni dell’amministratore e ne «confermava», sorprendentemente, l’incarico. Il condòmino - peraltro assente il giorno dell’assemblea - impugnava così la deliberazione deducendo la violazione dell’art. 1129, c. 13 c.c. che, come è noto, vieta all’assemblea di nominare nuovamente l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria. Il condomìnio si costituiva in giudizio deducendo vari profili di infondatezza della domanda tra cui, principalmente: 1) l’inutilità dell’azione introdotta in quanto il Tribunale non avebbe potuto revocare nuovamente un amministratore già revocato dal Giudice della volontaria giurisdizione; deduceva, inoltre: 2) l’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di Pace in quanto il valore della causa doveva essere parametrato alla quota millesimale del ricorrente; 3) che in forza del regime di prorogatio imperi l’amministratore revocato poteva continuare legittimamente ad amministrare il condomìnio; 4) la violazione del principio della sovranità dell’assemblea; 5) che il singolo condòminio avrebbe potuto, al più, richiedere all’autorità giudiziaria un provvedimento ex art. 1105 c.c. per la nomina di un nuovo amministratore; 6) ...
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Condominio
Dimissioni, conferma, nuova nomina, competenza per valore e (vecchia) prorogatio imperii: una sentenza «compendio» del Tribunale di Prato
venerdì, 17 novembre 2023

La sentenza del Tribunale di Prato, 7 settembre 2023 rappresenta una vera e propria silloge di molte questioni cruciali (su cui forse non si finirà mai di riflettere) che in questi anni hanno impegnato gli interpreti in ordine a temi come la «revoca» e la «conferma» dell’incarico di amministratore condominiale, la nullità della deliberazione, la c.d. prorogatio imperii ed altri svariati temi (per un recente commento alla pronuncia cfr., S. Impellizzeri, Revoca dell’amministratore e portata del divieto di nuova nomina, in Diritto e pratica condominiale, Smart 24 Condominio, Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2023).