Il caso affrontato da Cass., 2 ottobre 2023, n. 27772.
Giunge innanzi alla Corte l’ipotesi (non infrequente) di impugnativa della delibera assembleare proposta dai comproprietari di un immobile in regime di comunione (nella specie, legale tra coniugi), uno solo dei quali aveva partecipato alla sottostante riunione, ivi votando, peraltro, in senso favorevole all’approvazione della delibera medesima.
In particolare, il comproprietario assente (la moglie) si era doluto della circostanza che l’assemblea, pur col voto favorevole dell’altro contitolare (il marito), avesse deliberato su di un argomento non posto all’ordine del giorno e, precisamente, sulla costituzione di un fondo per interventi di impermeabilizzazione dei box, ripartiti secondo una precisa tabella di rateizzazione. Il Tribunale di Torino accolse la domanda, focalizzando la propria attenzione sulla mancanza di corrispondenza tra i punti all’ordine del giorno e quanto deliberato; la Corte di appello piemontese, quindi, adita dal Condominio in sede di gravame, confermò tale decisione osservando come “nella fattispecie non rilevava tanto la circostanza che [il marito non] avesse allegato di avere espresso il suo dissenso, quanto piuttosto il fatto che non era stato posto all’ordine del giorno l’argomento della costituzione del fondo spese; la mancanza all’ordine del giorno dello specifico argomento aveva impedito a[lla moglie] non solo di valutare quale posizione assumere sulla questione, ma anche di esprimere una qualsivoglia indicazione al marito comproprietario e tale situazione era equiparabile a quella dell’assenza del condomino dall’assemblea”.
Avverso la decisione della Corte di appello, il Condominio ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, incentrati, per quanto interessa ai fini del presente commento, sulla considerazione per cui, non avendo il marito allegato di aver dissentito dalla deliberazione in questione, per ciò stesso ne deriverebbe un difetto di legittimazione attiva alla impugnazione della delibera ...