Titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust
Al fine di prevenire e contrastare lo sfruttamento del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è stato pubblicato il Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55 ossia il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini.
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) definisce i titolari effettivi come le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
• le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese (società per azioni; società a responsabilità limitata; società in accomandita per azioni; le società cooperative)
• le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000 (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato)
• i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 73 TUIR)
• gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia .
È possibile che un’impresa, un ente o un trust abbia anche più di un titolare effettivo.
L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute
È necessario che la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Camere di Commercio sia coerente con i dati/titolari già comunicati al sistema bancario in precedenza. Per tale motivo, prima di procedere all’adempimento, è opportuno effettuare verifiche preliminari e valutare se procedere con eventuali rettifiche/integrazioni ...