Il caso
Tizio ha convenuto avanti il Tribunale di Pisa il condominio di cui era stato amministratore. L’assemblea del condominio gli aveva confermato l’incarico con delibera del 26.2.2018 e successivamente lo aveva revocato con delibera del 19.2.2019.
Sostenendo che la revoca era avvenuta prima della scadenza del mandato e che fosse ingiustificata, l’ex amministratore ha domandato la condanna del condominio al pagamento della somma corrispondente ai compensi concordati e non corrisposti per gli anni 2018 e 2019 ed al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il Condominio ed ha eccepito che la conferma dell’incarico era avvenuta a febbraio 2018 e la revoca l’anno dopo, a febbraio 2019 e, che, pertanto, non erano dovuti i compensi relativi all’anno 2019 anche per le gravi irregolarità che avrebbe compiuto l’amministratore.
Il Tribunale di Pisa, ha ritenuto anzitutto che l’amministratore non ha diritto alla durata biennale dell’incarico in quanto quest’ultimo, come stabilito dall’art. 1129 comma 10 c.c. ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata, nel caso in cui però si sia tacitamente rinnovato.
Relativamente al secondo anno di durata dell’incarico l’amministratore può vantare quindi, al massimo, una aspettativa, salvo che intervenga disdetta.
Richiamando l’ordinanza n. 7874/2021 della Corte di Cassazione e, considerata l’assimilabilità al mandato del rapporto contrattuale intercorrente tra amministratore e condominio, il Giudice adito ha rilevato che ove l’amministratore sia revocato prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento del danno in applicazione dell’art. 1725 comma 1 c.c., salvo che sussista una giusta causa.
Nella fattispecie, siccome la delibera di revoca e di nomina del nuovo amministratore ...