La (intricata) vicenda
In un edificio in condominio, il proprietario di un locale al pianterreno realizza, appoggiandola sul muro comune del fabbricato, una canna fumaria a servizio dell’attività di pizzeria/tavola calda da lui gestita.
All’esito di un giudizio intentato dal proprietario del piano soprastante, con sentenza passata in giudicato, il giudice civile impone la rimozione della canna fumaria, ritenendo leso il decoro architettonico del palazzo.
La sentenza viene eseguita spontaneamente, con l’eliminazione del manufatto e la sua sostituzione con una nuova canna fumaria asseritamente rispettosa delle distanze legali e del decoro architettonico, previa apposita autorizzazione del Comune, che rilascia l’agibilità e consente la prosecuzione dell’attività commerciale.
La nuova canna fumaria, tuttavia, su impulso del controinteressato, attore nel precedente giudizio civile, viene eliminata coattivamente dall’ufficiale giudiziario, in esecuzione della sentenza civile che riguardava, tuttavia, il precedente manufatto.
A questo punto, i nuovi proprietari e conduttori del locale a pianterreno presentano in Comune una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) per ricollocare la canna fumaria che era stata già assentita dal Comune, con salvezza dei diritti dei terzi e, dunque, essenzialmente nel rispetto delle distanze e del decoro architettonico.
Il proprietario del piano soprastante chiede l’intervento della polizia locale, la quale trasmette al dirigente del settore tecnico del Comune apposita relazione di sopralluogo, da cui risulta la mancanza di consenso di tutti i condòmini all’installazione del manufatto.
Sulla scorta di tale relazione, il Comune ingiunge la demolizione della canna fumaria nel frattempo realizzata in conformità alla C.I.L. e, decorsi inutilmente i termini di legge, adotta il provvedimento di immissione in possesso e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della canna fumaria, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura ...