L’articolo 14 del D.Lgs. 36/2021, in stretta analogia con quanto riportato dall’articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 per gli ETS (cosiddetto “Codice del Terzo Settore”), introduce e disciplina la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche, di acquisire la personalità giuridica all’interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in deroga alla procedura ordinaria di cui al D.P.R. 361/2000.
Il comma 2 del citato articolo, attribuisce al Notaio che ha redatto l’atto costitutivo o l’assemblea straordinaria, la competenza di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, in capo all’Associazione che ne faccia richiesta.
In particolare, la verifica deve riguardare “…la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter…”.
Il successivo comma 3-ter, per effetto della modifica introdotta dal Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. 120/2023), ha specificato che “si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”.
In tale contesto si inserisce la Massima numero 16 del Consiglio Notarile di Milano, basata essenzialmente sull’individuazione dei documenti contabili/patrimoniali da prendere in esame ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo.
La citata Massima prevede che la verifica effettuata dal Notaio si reputa legittima se viene effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella dell’atto costitutivo o del verbale dell’assemblea straordinaria.
Qualora i documenti siano rappresentati dal bilancio dell’ultimo esercizio, allora il ...