1. Il fatto
La vicenda decisa dal Tribunale di Taranto con la sentenza 7 novembre 2023, n. 2640, rientra in una delle tipiche dispute condominiali.
L’attrice impugnava una delibera assembleare, avente ad oggetto l’autorizzazione ad installare una telecamera presso il pianerottolo del suo piano.
L’attrice si doleva del fatto che l’assemblea aveva deliberato la rimozione della telecamera in quanto sprovvista di preventiva autorizzazione condominiale, senza però tener conto del fatto che, secondo l’Autorità Garante della Privacy, tale autorizzazione non sarebbe stata necessaria, essendo sufficiente il rispetto delle formalità previste dal Codice della Privacy.
Parte attrice sosteneva, altresì, che vi fosse stato un abuso di potere da parte dell’assemblea condominiale (con conseguente nullità della delibera), posto che la norma in materia (art. 833 c.c.) stabilisce che il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere e recare molestia: ciò che, a suo dire, non ricorreva nel caso di specie.
Il Tribunale, dopo aver illustrato i principi rilevanti nella materia de qua (richiamando l’art 1122 ter c.c., gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, nonché quanto chiarito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con parere del 7.3.2017), si è tuttavia soffermato sulla circostanza, emersa in sede di CTU, che quella oggetto di causa era una telecamera simulata, ossia un semplice dispositivo di plastica privo di qualsiasi dotazione impiantistica, utile esclusivamente a fini dissuasivi nei confronti di malintenzionati, inidoneo, dunque, alla ripresa e registrazione di dati sensibili.
Alla luce della decisività di questo aspetto, il Tribunale rigettava l’impugnativa per carenza d’ interesse e per mancanza dell’oggetto del deliberato, non risultando la richiesta di autorizzazione per l’installazione della telecamera avere ad oggetto una vera e propria telecamera, ...