Il fatto
Il Giudice di Pace dichiara la propria competenza per valore nella procedura monitoria finalizzata alla condanna al pagamento della somma di € 1.807,56, oltre accessori, a titolo di oneri condominiali, ma l’ingiunto ricorre in Cassazione lamentando l’erronea dichiarazione sulla competenza del giudice adito e deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere determinata in base alla materia, con conseguente esclusiva competenza del Tribunale, trattandosi di una causa avente ad oggetto un bene immobile.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso secondo una motivazione che può approfondirsi nel modo che segue.
La competenza per materia e per valore del giudice di pace
L’art. 7 c.p.c. delinea la competenza del giudice di pace fissandone i contorni per materia e per valore: i primi due commi riservano alla cognizione del giudice di pace le controversie in materia di beni mobili e circolazione di veicoli e natatati, determinando però anche un limite di valore entro il quale il giudice di pace è competente a decidere tali cause (diecimila euro per i beni mobili e venticinquemila euro per i beni immobili); mentre, il terzo comma attribuisce al giudice di pace cause aventi ad oggetto determinate materie senza limiti di valore.
La delimitazione dell’esatto perimetro delle cause relative a “beni mobili” ha suscitato dubbi che sono stati, di volta in volta, approfonditi dal pensiero giuridico.
La Corte di legittimità, in conformità con la dottrina dominante, segue l’orientamento secondo cui le azioni mobiliari in vario modo collegate ai beni immobili rientrano comunque nella competenza del giudice di pace, come, ad esempio, quella con cui si chiede il pagamento del prezzo di un immobile venduto (Andrioli, Commento, 43; D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, I, 3ª ed., Torino, 1953, 14; Satta, ...