1. Il caso affrontato da App. Genova, 26 ottobre 2023, n. 1161
Una traversa privata, con accesso sulla via pubblica, conduce all’ingresso di un albergo e di un giardino pertinenziale di un immobile in proprietà esclusiva sito in un diverso edificio condominiale: la società che gestisce l’albergo sulla carreggiata colloca “una serie di “panettoni” in cemento, collegati tra loro mediane catenelle in metallo, creando una vera e propria pista pedonale totalmente interdetta al traffico veicolare, e suddividendo longitudinalmente in due corsie la strada”.
I proprietari del giardino pertinenziale evocano dunque in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, la detta società lamentando, in via principale, l’alterazione della destinazione d’uso della strada comune (da sempre praticabile sia a piedi che con veicoli) e, in subordine, “la diminuzione dell’esercizio della servitù di passaggio carrabile e pedonale di cui godevano, nonché l’aumento dell’incomodità del suo esercizio”.
Ricondotta la fattispecie ad una ipotesi di supercondominio, “secondo la principale prospettazione della parte attrice cui aveva aderito anche la parte convenuta, e quindi l’applicabilità delle norme in materia condominiale, il Tribunale – nell’accogliere la domanda principale - affermava che attraverso l’apposizione dei “panettoni” con catenella la società convenuta aveva alterato la destinazione d’uso del bene comune, avendo modificato la strada in modo tale da impedire ai condomini frontisti l’utilizzo della stessa come in precedenza praticato”.
Avverso tale decisione la società gestrice dell’albergo propose appello innanzi alla Corte di appello di Genova che, con la sentenza in commento, rigettò il gravame, confermando la decisione impugnata e risolvendo, in senso sfavorevole alla società appellante, le numerose questioni sottopostele.
2. Sulla competenza ex art. 7 c.p.c.
La corte territoriale innanzitutto conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, correttamente il ...