La vicenda riguardava l’impugnativa della delibera di nomina dell’amministratore, della quale gli attori chiedevano dichiararsi la nullità, o in subordine, disporne l’annullamento per aver nominato soggetto non in regola con i parametri formativi previsti dalla norma attuativa.
Ulteriore, e assai singolare, motivo di doglianza avanzato dagli attori riguarda l’asserita violazione degli artt. 1129 commi 14 e 15 nonché 1 e 6 L 4/2013, con riferimento agli artt. 2 e 143 D.lgs 206/2003 e dell’art.1709 c.c., poiché l’esiguità del compenso richiesto dall’amministratore nominato, non adeguato, perché eccessivamente basso rispetto alle attività da svolgere, non garantisce agli utenti il perseguimento degli obiettivi e dei doveri che la legge pone in capo all’amministratore condominiale.
In corso di causa la figura dell’amministratore è mutata, per nomina di altro soggetto da parte dell’assemblea, così che l’attore ha invocato la cessazione della materia del contendere, contestata tuttavia dal Supercondominio convenuto, così che la Corte veneziana ha affrontato il thema decidedum nel merito, rilevando tuttavia che l’esito finale non sarebbe stato diverso anche in caso di cessazione della materia di lite e la vicenda fosse stata decisa ai soli fini della soccombenza virtuale.
La domanda è stata ritenuta infondata, poiché in ordine ai presupposti formativi dell’amministratore, l’attore si doleva della circostanza che il professionista nominato non avesse frequentato il corso di formazione periodica a cadenza annuale, previsto dall’art. 71 bis disp.att. cod.civ., entro il 9 ottobre di quell’anno, e il suo attestato formativo recasse la data del 16 novembre.
La tesi addotta dall’attore (decisamente bizzarra) è che la frequenza del corso annuale dovesse avvenire entro tale termine poiché il D.M. 140/2014, che ha disciplinato le modalità attuative della norma che impone la formazione dell’amministratore di condominio, è entrato in vigore il 9.10.2014, ...