Con la sentenza n. 4601/2023 del 30/10/2023 la Corte d’appello di Napoli ha stabilito che il costo del servizio di guardiania notturna condominiale va ripartito tra tutti i condomini in misura proporzionale alla proprietà di ciascun condomino, senza differenziazione in base all’utilità effettiva che un condomino trae da esso. Sulla base della valutazione circa la legittimità della delibera assembleare del 1989, confermata nel corso dell’anno 2006, la Corte ha chiarito che l’appellante doveva contribuire alle spese relative al servizio di guardiania notturna in misura corrispondente al valore della propria unità immobiliare, anche se non accedeva al proprio appartamento dal condominio che aveva istituito il servizio, ma da altro stabile, insistendo sul condominio parte del giudizio solo con una terrazza per il 10% del proprio appartamento.
In particolare, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da un condomino avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli con la quale si era stabilito che la decisione di avvalersi di un servizio di guardiania notturna (adottata mediante delibera condominiale del 22.5.1989 all’unanimità dei condomini e confermata nelle successive delibere assembleari del 30.6.1989 e del 5.6.2006) doveva ritenersi legittima e pertanto l’istante era tenuto a contribuire alle spese condominiali afferenti il servizio di guardia notturna, festiva e straordinaria, in quanto il proprio immobile insisteva per il 10% su tale stabile, seppure non accedeva al proprio appartamento dal condominio. Il Tribunale, in particolare, richiamava a sostegno del proprio convincimento la pronuncia della Suprema Corte n.12298/2003 secondo cui l'attività di custodia e di vigilanza è svolta dal portiere anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso.
La Corte, dunque, rigettando l’appello, ha confermato l’impostazione fornita dal Tribunale di Napoli, confermando il più recente indirizzo della giurisprudenza, che propende per ...