Il fatto.
Al fine di fornire al lettore una visione completa della fattispecie di recente giunta al vaglio del Giudice partenopeo, giova riassumerne brevemente i tratti.
La vicenda traeva origine da un pregresso contenzioso giudiziale in cui un avvocato aveva convenuto dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli il condominio poi parte del giudizio di cui al presente commento, richiedendo il pagamento in suo favore dei compensi professionali mai corrisposti.
Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda del professionista, il quale procedeva all’esecuzione forzata che, tuttavia, stante l’esiguità delle somme individuate sul cd. “conto condominiale” – di fatto incapiente –, soddisfaceva solo parzialmente le ragioni creditorie.
Parte creditrice si vedeva così costretta ad agire nei confronti dei singoli condomini, con ovvio e conseguente aggravio di lavoro e (anticipate) spese, anche perché, nella specie, trattavasi di uno stabile cui facevano capo circa un centinaio di condomini/unità immobiliari.
Pertanto, il medesimo avvocato, ravvisando nell’operato dell’amministratore un’ipotesi di mala gestio, in quanto – a suo dire – venuto meno agli obblighi di cui agli artt. 1129, 7° co., c.c. (“... L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio...”) e, genericamente, quelli di cui all’art. 1130 c.c., richiedeva al Tribunale di Napoli, previa declaratoria di inadempimento, la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni direttamente derivatigli, consistenti nella maggiore difficoltà nella riscossione.
Segnatamente, la condotta illecita di violazione degli obblighi di Legge lamentata dall’attore era riferita “... al mancato pagamento delle somme precettate, omessa sottoposizione all’assemblea condominiale delle spesa straordinaria con ripartizione ...