Vicenda processuale
Nel caso trattato dal Tribunale di Lameria Terme con la sentenza n. 446/2023, in un Condominio veniva convocata Assemblea straordinaria che prevedeva all'ordine del giorno i seguenti punti:
1) discussione proposta finanziaria c.d. Superbonus 110% con i referenti;
2) scelta del preventivo di assicurazione Condominio ed autorizzazione all'amministratore di stipulare un contratto con la compagnia assicuratrice;
3) approvazione tabelle millesimali.
Un condomino chiedeva la riconvocazione dell'assemblea su tutti i punti dell'ordine del giorno e contestava le tabelle millesimali, ma la richiesta veniva ignorata dall'amministratore.
Il condomino citava quindi in Tribunale il condominio sostenendo, in primo luogo, che non erano stati rispettati i cinque giorni liberi in violazione dell'art. 66, terzo comma, delle disp. att. cod. civ. e che non aveva avuto il tempo di consultarsi privatamente con un tecnico specializzato nelle ristrutturazioni per valutare l'opportunità di usufruire del Superbonus 110% previsto dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In ogni caso contestava la modifica del punto 1) di cui all'ordine del giorno che da Superbonus 110% era stato modificato in Sismabonus.
Per effetto di quanto sopra, il condomino chiedeva che fosse pronunciata l'invalidità delle delibere assembleari per violazione dei termini di cui all’art. 66 disp. att. cod. civ. e per l'illecita modifica del primo punto previsto dall'ordine del giorno.
Il condominio, da parte sua, evidenziava il rispetto dei termini per la convocazione e sulle contestazioni circa la modifica dell'ordine del giorno di cui al punto 1), sosteneva che nel termine Superbonus 110% erano da ricomprendersi anche gli interventi antisismici, con la conseguenza che la verifica preliminare ...