Un condomino ha convenuto avanti il Tribunale di Bergamo tutti gli altri partecipanti al condominio chiedendo che fossero annullate le deliberazioni dell’assemblea che erano state adottate in un luogo di convocazione che l’attore riteneva essere indegno per ragioni morali in quanto l’assemblea si era riunita nello studio dell’avvocato che aveva già difeso i convenuti in una precedente causa tra le stesse parti.
Il Tribunale ha ritenuto che va esclusa la ricorrenza di un vizio di convocazione non ritenendo configurabile alcuna indegnità morale in relazione alla coincidenza della riunione con lo studio legale dell’avvocato che abbia assunto la difesa dei partecipanti al condominio convenuti per l’impugnativa di una precedente delibera.
L’art, 66 disp. att. C.c., nel prevedere che l’avviso di convocazione della assemblea di condominio deve indicare, oltre all’ordine del giorno, anche il luogo e l’ora della riunione, null’altro precisa circa i criteri di scelta della sede territoriale della convocazione.
A volte è Il regolamento di condominio a disciplinare il luogo di convocazione della assemblea, essendo esso deputato, come previsto dall’art. 1138 c.c. a contenere anche norme che attengono all’amministrazione.
Indipendentemente dall’esistenza del regolamento, anche l’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1138 c.c., per l’approvazione delle norme di carattere regolamentare, potrebbe fissare una disciplina per la scelta del luogo di convocazioni delle riunioni.
Se tuttavia il regolamento e le deliberazioni nulla dispongono, l’amministratore, ogni qualvolta convoca l’assemblea, ha il potere di scegliere per essa stessa la sede che, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, gli appare più opportuna.
Avuto riguardo alla finalità della convocazione della assemblea che è quella di consentire a tutti di assumere il proprio voto per la formazione delle deliberazioni che si devono adottare, è necessario ...