Preliminarmente, però, rileviamo che dopo l’avvio massiccio (dal 2007) della previdenza complementare e/o eventualmente del versamento obbligatorio al fondo di Tesoreria dell’Inps (per le aziende con almeno 50 dipendenti) delle quote di Tfr maturate, gli adempimenti inerenti alla rivalutazione del Tfr e l’imposta sostitutiva sono stati a suo tempo delineati nel “Tfr-Forum” del maggio 2007, organizzato dai Consulenti del lavoro, Ministero del lavoro, Agenzia delle Entrate, Inps e stampa specializzata, e dai pochi dettagli in più che sono poi stati dati con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70 del 18.12.2007 (paragrafo 7) e con il messaggio Inps n. 5859 del 7.3.2008 (paragrafo 2).
Dal “Tfr-Forum” e dai citati documenti di prassi, ancor oggi tutti validi, si è avuta conferma di quanto segue:
•le quote di Tfr che vengono periodicamente versate ai vari fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito, non sono più considerate Tfr a disposizione del lavoratore presso il datore di lavoro, per cui il datore stesso non deve riconoscere alcuna rivalutazione e non deve, quindi, calcolare nessuna imposta sostitutiva;
•i Tfr che vengono mantenuti in azienda, invece, continuano ad essere soggetti alla normativa ormai nota; pertanto, in relazione ad essi continuano ad applicarsi la rivalutazione e la corrispondente imposta sostitutiva; ciò interessa:
-il Tfr maturato fino al 31.12.2006,che rimane comunque in azienda;
-la parte di Tfr del 2007 e degli anni seguenti che non viene versata al fondo a cui il lavoratore ha aderito (ad esempio, se al fondo viene versato il 40% del Tfr, l’altro 60% rimane in azienda ed è soggetto alla normale rivalutazione e corrispondente imposta sostitutiva);
•le aziende con almeno 50 dipendenti, che sono tenute a versare all’Inps (Fondo di Tesoreria) il Tfr maturato dal 2007 ...