1. I casi
Le pronunce sopra richiamate toccano da vicino i principali punti problematici della figura del consorzio di urbanizzazione; conviene pertanto richiamare i casi che hanno dato luogo alle due pronunce di legittimità.
La prima delle pronunce a cui si ha riguardo (Cass. 19 dicembre 2023, n. 35517) traeva origine dall’opposizione da parte di uno dei proprietari dei lotti compresi nel perimetro di lottizzazione ad un decreto ingiuntivo con cui si era richiesto il pagamento degli oneri consortili, opposizione fondata sul presupposto che nel contratto di compravendita del bene non si fosse fatta menzione alcuna dell’obbligazione suddetta. La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di accoglimento del Tribunale, dopo aver precisato che l’obbligo di partecipare al Consorzio di urbanizzazione ed alle spese di urbanizzazione costituisce una condizione essenziale al rilascio della concessione edilizia e un peso de facto sulla proprietà (seppure non assimilabile alla servitù), dovendosi pertanto ritenere del tutto irrilevante la mancata previsione nel contratto, osservava altresì che la previsione statutaria con la quale il proprietario cedente veniva liberato dall’obbligo, nei confronti del Consorzio, di pagare i contributi consortili per il tempo successivo all’alienazione, non valeva ad escludere l’obbligo di partecipare al Consorzio del nuovo proprietario e che pertanto dal mancato assolvimento degli oneri da parte del cedente sarebbe potuta solamente sorgere un’obbligazione solidale di quello col cessionario. La pretesa del Consorzio, ciononostante, era da respingere –secondo i giudici del gravame come già secondo quelli del primo grado- sul rilievo della intervenuta prescrizione del credito, essendo gli oneri consortili prestazioni periodiche che hanno causa genetica nella partecipazione al consorzio in ragione della proprietà, ma titolo nelle delibere che approvano i riparti delle spese tra i consorziati e soggiacendo, pertanto, i relativi crediti, al pari di oneri condominiali, ...