Il fatto.
Risulterà per certo utile fornire al lettore una breve sintesi sui fatti giunti al vaglio dei Supremi Giudici.
Il Tribunale di Torino con sentenza n. 2018/2018 accoglieva l’impugnazione ex art. 1137 c.c. (per quel che qui rileva, si veda il secondo comma della disposizione in esame, per cui “... Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e della data di comunicazione della deliberazione per gli assenti...”) avanzata da uno dei condomini del (più ampio) complesso del Supercondominio di cui faceva parte, con precipuo riferimento ad alcuni punti delle delibere approvate dalla relativa assemblea nella riunione tenutasi in data 11.2.2016, per l’erronea determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.
Il Tribunale Adito, rilevato preliminarmente come il Supercondominio de quo fosse composto da tre lotti e che i regolamenti condominiali contenessero differenziate tabelle di ripartizione delle spese in relazione ai predetti lotti, non essendo le relative quote immediatamente riferibili alle rispettive quote millesimali di proprietà e, pertanto, ritenendo non attendibile la determinazione delle relative quote, concludeva nel senso che una situazione di tal fatta conduceva – e non poteva non condurre – alla annullabilità delle deliberazioni adottate.
Avverso il predetto provvedimento il Supercondominio interponeva gravame.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1975, del 12.12.2019, rigettava l’impugnazione, aderendo alla prospettazione del Giudice a quo.
Segnatamente, i Giudici affermavano che in ipotesi di “supercondominio” la presenza di “più tabelle” era necessaria, sicché una avrebbe dovuto concernere i millesimi supercondominiali e l’altra, invece, avrebbe dovuto riferirsi ai singoli ...