1. L’obbligo introdotto dalla riforma del 2012
Secondo quanto disposto dal settimo comma dell’articolo 1129 c.c. «L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».
La norma, introdotta dalla riforma operata con L. 220/2012, si fonda su rationes differenti: vi è, da una parte, la volontà di approntare uno strumento che favorisca una gestione trasparente dell’ente condominiale da parte dell’amministratore permettendo ai condòmini un agevole controllo del suo operato; dall’altra quella di creare un meccanismo che consenta un’ordinata gestione patrimoniale delle spese, specie con riferimento a quegli amministratori che si occupano di più di un condominio; infine, ma è questo un punto controverso, quella di approntare ai creditori del condominio, una garanzia sulla quale contare in caso di inadempimento.
Il legislatore configura l’apertura del conto corrente e il versamento sul medesimo delle somme ricevute dai condòmini come un vero e proprio obbligo gravante in capo all’amministratore, obbligo la cui violazione assurge per di più a giusto motivo di revoca tipizzato al numero 3) del dodicesimo comma del medesimo articolo; anche il successivo numero 4), del resto, tipizza una giusta causa di revoca strettamente collegata a tale dovere, dal momento che una gestione portata avanti con modalità che «possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini» ben potrebbe concretarsi nella mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente di cui al settimo comma alla quale sia corrisposto il ...