Con una recente decisione (Cass. 8 febbraio 2024 n. 3588) la S.C. si è occupata del caso in cui in un complesso immobiliare costituito non si sa bene se da sette od otto palazzine multipiano e da un edificio di un solo piano con sovrastane lastrico solare, gestito non come un supercondominio, ma come un condominio unico, l’assemblea aveva deliberato di dotare solo i tetti delle palazzine multipiano di “linee vita”, ponendo però la spesa a carico anche del proprietario dell’edificio di un solo piano, il quale aveva impugnato la delibera di approvazione del consuntivo.
I giudici di merito avevano rigettato l’impugnazione, ritenendo dirimente la verifica dell’atto di acquisto tra il dante causa del condomino impugnante e l’originario unico proprietario dell’intero complesso, dal quale si evinceva che le tabelle millesimali (le quali derogavano agli artt. 1123, 1125 e 1126 c.c.) erano state predisposte dall’unico proprietario esclusivo del complesso ed erano state ritualmente recepite ed accettate dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto (non veniva specificato se tale recepimento ed accettazione risultavano anche nell’atto di rivendita tra l’originario avente causa dal costruttore-venditore e il condomino impugnante).
Nel caso di specie, l'art. 3 del regolamento condominiale prevedeva che la ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dovesse essere effettuata in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della proprietà esclusiva.
La S.C. ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ...