Il caso affrontato dalla Corte d’Appello di Milano, sent. 16 novembre 2023, n. 998
La sentenza in esame affrontava l’impugnativa del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano (sent. n. 1506/2023; dott.ssa Colosimo) riguardante il caso di una lavoratrice assunta a tempo indeterminato dal 1º novembre 2001, in qualità di portiere e inquadrata nel profilo professionale A4 CCNL Dipendenti con mansioni di vigilanza, custodia dell’immobile, rotazione bidoni rifiuti e con orario di lavoro dal lunedì al venerdì.
Successivamente, la lavoratrice in questione veniva trasferita dal suo datore di lavoro “FONDO” al “CONDOMINIO” costituito a seguito del frazionamento dell’immobile. La lavoratrice si opponeva e impugnava il suo trasferimento emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 130 CCNL (trasferimento della proprietà dello stabile) e dell’art. 2112 cod. civ.
In particolare, nel caso in esame secondo il Giudice di Prime Cure, si sarebbe verificato «il frazionamento di un edificio con la conseguente formazione di un condominio e successiva comunicazione al lavoratore da parte del nuovo datore di lavoro con conservazione dei diritti e obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere».
Ciò premesso, la tesi sostenuta dai convenuti non pareva convincere il giudice sicché evidenziava in via preliminare «l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., in quanto la mera alienazione di un immobile o di una porzione di esso non può configurare un trasferimento di azienda o di ramo di azienda» e viceversa l’applicabilità della norma di carattere generale di cui all’art. 1406 cod. civ. che sancisce che «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta». Sicché, il giudice di ...