1. Il caso.
Tizio conveniva in giudizio la società Alfa per ottenere la declaratoria di nullità della clausola con cui veniva costituita sul suo fondo, a destinazione agricola, e per l’intera superficie, una “servitù di parcheggio temporaneo, transito e manovra di automezzi in genere” in favore del fondo in precedenza alienato, dai medesimi venditori, in favore della convenuta.
La società Alfa contestava la domanda, chiedendone il rigetto o in subordine, in via riconvenzionale, la rideterminazione della servitù prediale di transito, sosta e manovra, sul piazzale del vicino, evidenziando la necessità del suo esercizio per lo sviluppo dell’azienda insistente sul fondo preteso dominante.
Venivano chiamati in causa anche Caio e Sempronia, venditori dei fondi gravati, nonché il notaio rogante l’atto di vendita.
In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda attorea, riconoscendo la validità della pattuizione costitutiva della servitù di parcheggio temporaneo e di transito sul fondo di proprietà dell’attore.
Interposto gravame, la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la pattuizione era conforme ai dettami della servitù prediale, presentando i caratteri dell’assolutezza, immediatezza, inerenza (tanto al fondo dominante quanto al fondo servente), nonché quello della localizzazione (su tutta l’area in superficie del fondo servente, come catastalmente identificato nell’atto notarile).
Ricorrendo in cassazione, su istanza del difensore di Tizio, la Prima Presidente, riconoscendo l’esistenza di soluzioni difformi all’interno della Sezione 2 sulla servitù di parcheggio (prediale o personale), rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa al «Se l’art. 1027 c.c. consenta la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un’autovettura su un immobile di proprietà altrui (a condizione che, in base all’esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo ...