La vicenda
Il giudizio trae origine da altro precedente procedimento, definito con pronuncia emessa dalla Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 10999/2001), che ha comportato il definitivo riconoscimento del diritto degli attori-acquirenti di appartamenti siti in condominio, di posteggiare l’autovettura nello spazio pertinenziale destinato a parcheggio.
La società venditrice (originaria costruttrice) ricorre in Cassazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo dei singoli condomini a corrispondere il corrispettivo del diritto d’uso loro riconosciuto e la susseguente condanna al pagamento dell’importo dovuto.
La decisione della Corte di cassazione.
Il Giudice di legittimità, con l’ordinanza in commento, ritenendo fondati i motivi di doglianza, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito, ossia la Corte d’Appello di Napoli.
L’aspetto centrale della vicenda attiene al diritto d’uso di area destinata a parcheggio in favore dei condomini-acquirenti, riconosciuto a seguito dell'integrazione ope legis del contratto di compravendita che prevedeva l’attribuzione dello spazio all’alienante.
In proposito, vale la pena rammentare che in precedenza il giudice di merito, richiamando i consolidati principi espressi dalla legge vigente, ha affermato che il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, secondo il testo introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può subire deroghe negli atti privati di disposizione di tali spazi, ove le clausole difformi sono sostituite da norma imperativa, essendo parzialmente nulli i contratti che sottraggono il diritto d’uso sulle aree a tal fine destinate.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha chiarito che – come più volte affermato (Cass. n. 23669 del 2016; n. 1214 del 2012; n. 16053 del 2002; n. ...