Il fatto e la ricostruzione processuale
L’ordinanza in epigrafe fornisce il giusto spunto di riflessione a una più ampia indagine sui doveri, per così dire, dei condomini all’interno dell’assemblea condominiale e, più in generale, sulle attribuzioni in senso lato della stessa.
Di tanto si darà meglio conto una volta terminato l’excursus delle tematiche affrontate dai Supremi Giudici nell’analisi della fattispecie in commento.
Orbene, il caso traeva dall’impugnazione una delibera assembleare limitatamente all’approvazione di due punti all’ordine del giorno, vertenti, rispettivamente, sulla nuova regolamentazione d’uso degli spazi condominiali con particolare riferimento a quelli concernenti le aree di parcheggio nonché sulla nomina dell’amministratore condominiale.
Vi è da precisare, come supra cennato, che in seno all’assemblea de qua il condomino decideva di partecipare a mezzo di suo rappresentante a tal uopo delegato.
In quell’occasione, il delegato al momento della decisione circa i due punti poi fatti oggetti di specifica impugnazione, decideva di “abbandonare” formalmente l’assemblea, senza però lasciasse propriamente i locali in cui stava tenendosi la stessa, ma assistendo sulla soglia della porta.
La deliberazione, all’esito della rituale discussione, veniva approvata, sicché il condomino (il delegante) promuoveva impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1137, secondo comma, c.c. (a mente del quale “... Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti...”), convenendo il condominio dinnanzi al Tribunale di Bologna, a cui domandava la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’approvata delibera relativamente (e limitatamente) ai punti di cui ...