La Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26/03/2024 ha pubblicato la Legge n.36 del 15 marzo 2024 contenente le disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo; nel presente articolo esaminiamo gli aspetti salienti dei benefici riconosciuti ai giovani agricoltori.
Preliminarmente è opportuno precisare che la menzionata legge mira anche al rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi finalizzati a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Con le espressioni “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo” si intendono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente l’attività agricola, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 2135 del Codice civile, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Per le finalità sopra indicate, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, già dall’anno 2024, ha istituito un fondo di 15 milioni di euro annui, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”.
Le risorse del fondo saranno destinate prioritariamente a ...