Il fatto:
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia originata da un’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da un condomino avverso la delibera assembleare con cui si era dato incarico all’amministratore di inviare al medesimo condomino una raccomandata contenente la richiesta dell’immediata rimozione di una struttura realizzata sul balcone di pertinenza del suo appartamento e il ripristino dello stato dei luoghi, con la contestuale previsione che –in caso di rifiuto- l’amministratore avrebbe dovuto procedere a denunciare la situazione creatasi all’autorità competente; secondo la compagine condominiale, infatti, tali opere avrebbero recato nocumento all’edificio in quanto risultavano oscurare il vano scala (alla cui vetrata aderiva) ed indebitamente modificare il terrazzino di proprietà comune al quale il balcone era attiguo. L’impugnazione proposta avverso tale delibera era stata accolta dal giudice di prime cure, ma la sentenza era stata poi riformata in sede di appello, sul presupposto della carenza di interesse ad agire in capo al condomino che aveva proposto l’impugnazione, per essere la delibera impugnata inidonea a determinare un mutamento pregiudizievole della sua posizione.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il condomino attore in primo grado, lamentando: la tardiva costituzione del condominio convenuto in primo grado, avendo il medesimo depositato il proprio fascicolo con comparsa costituendosi in cancelleria solo dopo la chiusura dell’udienza di precisazione delle conclusioni e l’assegnazione della causa in decisione, con la conseguenza che la iniziale condizione di contumacia non sarebbe stata validamente rimossa e, perciò, la notificazione della sentenza di primo grado effettuata personalmente alla parte ex art. 292 co.4 c.p.c. avrebbe dovuto considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., con conseguente tardività dell’appello proposto dal condominio; l’erronea applicazione e/o interpretazione dell’art. 329 c.p.c. per la maturata ...