Una recente decisione della S.C. ha affermato che il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, in quanto in tale giudizio oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei riguardi dell’ingiunto, cosicché, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro il quale essa è diretta, regola che non trova eccezione con riguardo al condominio, aggiungendo che in senso contrario non si potrebbe osservare che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore di condominio, rendendo definitiva la pretesa creditoria azionata in via monitoria, determina ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condomini, esponendoli, in caso di mancato pagamento dell’ente, all’azione esecutiva per il loro debito pro quota, in quanto questi effetti sono stati inseriti nella scelta normativa di conferire al condominio la soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all’amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti (Cass. 15 marzo 2024 n. 7053).
In tal modo è stato apoditticamente ribaltato un orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, il quale esclude che il condominio sia fornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (cfr., in tale senso, da ultimo, Cass. 10 luglio 2023 n. 19514).
Il difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini era stato in precedenza affermato da altra decisione (Cass. 13 giugno 2018 n. 15567), la quale aveva invocato fuori luogo il principio pacifico che le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere, da un lato, colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall'altro, colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto.
Va preliminarmente rilevato che l’adesione a tale orientamento porterebbe alla assurda conseguenza che il soggetto, il ...