1. Il fatto
Giunge all’attenzione del giudice di legittimità l’impugnazione di una delibera assembleare avanzata da un condomino sulla base di una pluralità di motivi, tra i quali –per ciò che interessa ai fini della presente trattazione- alcune doglianze relative al verbale dell’assemblea, con cui si contesta in particolare la violazione dell’articolo 182 c.p.c. discendente dal difetto di forma della ratifica dell’operato processuale dell’amministratore, per non aver il verbale della relativa delibera riportato la firma del presidente o del segretario. La Corte di cassazione, premesso che il mezzo di impugnazione si sarebbe rivelato in ogni caso inconsistente per aver la Corte d’appello correttamente ritenuto che l’amministratore avesse precedentemente agito in forza di incarico validamente e previamente conferito dal condominio (ciò rivelando che della ratifica non ci sarebbe comunque stato bisogno), ha sottolineato la infondatezza della censura proposta. Il giudice nomofilattico, infatti, premesso che il verbale –ove sottoscritto- ha natura di scrittura privata, ha spiegato come la mancata firma ad opera del presidente o del segretario (a differenza di quanto ad esempio prescritto dall’art. 2375 c.c. per il verbale dell'assemblea societaria) non costituisce causa di annullabilità della delibera stessa; viene data continuità, sul punto, all’orientamento di legittimità secondo cui la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione del sesto comma dell'art. 66 disp. att. c.c. (avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020, convertito in l. n. 126 del 2020), pur essendo menzionata dall’articolo 67 disp. att. c.c., non era prescritta da alcuna norma a pena di nullità, non derivando perciò dalla mancata nomina del presidente o del segretario (né dalla irregolarità della medesima nomina) alcuna invalidità della delibera. Spiega la Corte come sia compito del segretario che assiste all’assemblea quello di “documentare la costituzione del collegio e ...