La Suprema Corte di cassazione è intervenuta con due ordinanze (n. 7260/2024 del 19 marzo 2024 e n. 8577/2024 del 29 marzo 2024) sul tema della natura giuridica del conferimento dell’incarico all’amministratore condominiale e sulla conseguente struttura della delibera dell’assemblea, pronunciandosi anche circa il rapporto tra l’obbligo in capo ai singoli condomini di corrispondere le spese condominiali e il diritto a prendere visione dei documenti contabili condominiali. In particolare, con le pronunce in commento, la Suprema Corte ha chiarito ancora una volta che il conferimento dell’incarico di amministratore di condominio si struttura come uno scambio di proposta e accettazione e che pertanto la delibera di nomina costituisce il primo dei due momenti fondamentali della formazione del cd “contratto di amministrazione condominiale”. Inoltre, la Corte ha chiarito anche che il diritto a prendere visione dei documenti contabili del condominio costituisce, per l’appunto, un diritto di ogni condomino, ma che l’eventuale inosservanza da parte dell’amministratore condominiale dell’obbligo di ostensione non incide sul dovere di pagamento delle spese condominiali da parte del singolo a cui la visione sia negata.
Nello specifico, con le ordinanze in commento la Corte ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso condomino avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Milano ed un’altra emessa dalla Corte d’appello di Milano. In particolare, in un procedimento il condomino ricorrente aveva visto rigettata la propria opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio per il pagamento degli oneri condominiali non corrisposti, mentre nell’altro lo stesso condomino si era vista rigettare la propria impugnazione della delibera condominiale ex art. 1137 c.c. con la quale era stata “confermata” la volontà dell’assemblea di conferimento dell’incarico di amministratore di condominio al soggetto che aveva dato mandato al legale per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e per la successiva ...