Il fatto.
Gli acquirenti di un immobile, dopo esser stati messi in relazione con la parte venditrice per il tramite di un’agenzia di mediazione, convengono quest’ultima in giudizio al fine di sentire accertare l’insussistenza del suo diritto alla provvigione ed al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno ex art. 1337 c.c. per violazione degli obblighi di informazione ex art. 1759 c.c. in ordine allo stato di solvibilità della venditrice.
Il Tribunale rigetta entrambe le domande proposte dagli attori-acquirenti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’agenzia di mediazione, condanna i primi al pagamento del compenso in favore della seconda.
La Corte di Appello, con la sentenza in commento, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno e, in accoglimento anche della domanda riconvenzionale proposta dall’agenzia di mediazione, condanna gli attori al pagamento, in favore di quest’ultima, del compenso dovutole, detratta la somma riconosciuta, in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno.
Breve inquadramento del contratto di mediazione.
Il codice civile non definisce il contratto di mediazione, ma delinea solamente la figura del mediatore, identificandolo in colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 cod. civ.).
La “messa in relazione delle parti finalizzata alla conclusione di un affare” è, quindi, l’attività tipica del mediatore.
Sotto tale profilo, è stato chiarito che l’attività del mediatore, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare, oppure delineare l'oggetto ...