Alcuni condomini hanno impugnato avanti il Tribunale di Roma la delibera di assemblea di condominio che con una maggioranza di 378,25 millesimi ha concesso in locazione ed in comodato alcuni spazi comuni antistanti le unità immobiliari destinate ad esercizi commerciali di bar e pizzeria in risposta alla richiesta dei titolari di poterli adibire alla apposizione di tavoli funzionali alle proprie attività.
Gli attori hanno dedotto l’illegittimità della delibera per difetto di compiuta informazione nell’ordine del giorno ed in quanto comportante l’approvazione di innovazioni vietate dall’art. 1120 c.c. ed in violazione del regolamento, chiedendo l’annullamento dell’atto collegiale.
Si è costituito il Condomino che ha resistito alla domanda ritenendo la delibera legittima ai sensi dell’art. 1102 c.c.
Il Tribunale valutando le opposte allegazioni ha rilevato che la delibera de quo non riguarda né le ipotesi di cui all’art. 1120 c.c. né quelle disciplinate dall’art. 1102 c.c., dovendo invece rientrare nella previsione di cui all’art. 1117 ter c.c..
Secondo il Giudice, in esito alla concessione in comodato o in locazione a solo taluni condomini (o terzi) di spazi comuni, dapprima da tutti fruibili, la delibera è diretta alla modifica delle destinazioni d’uso.
La modifica dell’uso è apparsa radicale avendo i comodatari ed i conduttori diritto, in forza dei relativi contratti, di escludere gli altri partecipanti dagli spazi (che purtuttavia rimangono comuni) loro concessi in via esclusiva, seppur temporaneamente e, senza la costituzione o il trasferimento di diritti reali.
Per tali motivi, rilevando che le deliberazioni impugnate non sono state approvate con le maggioranze e con il particolare procedimento previsto dall’art. 1117 ter cc.., il Tribunale ha accolto la domanda annullando la delibera.
La decisione ha il pregio di aver ...