1. Il fatto
La controversia origina dall’impugnazione di una delibera assembleare, con cui era stata posta a carico di tutti i condomini la spesa per la messa in sicurezza e ristrutturazione di balconi aggettanti sulla facciata interna dell’edificio e non a carico dei soli proprietari dei balconi stessi.
Più nello specifico, si trattava di dieci balconcini aggettanti posti sulla facciata interna e di lavori aventi ad oggetto il rifacimento della parte frontale (cd. frontalino) e della parte inferiore delle solette dei balconi (cd. sottopoggiolo), nonché la riverniciatura dei parapetti.
Nulla obiettando in relazione al rifacimento della faccia interna (la cui spesa era posta a carico di tutti i condòmini), il condomino attore lamentava, tuttavia, l’essere stato ritenuto obbligato a contribuire alle opere inerenti ai balconi. In particolare, a parere del condomino ricorrente, non trattandosi di balconi visibili dalla pubblica via o aventi peculiari rivestimenti o elementi decorativi con funzione estetica, atti a rendere più gradevole la facciata dell’immobile, non era riscontrabile alcuna incidenza sul decoro estetico del fabbricato e, pertanto, i predetti balconi non potevano essere annoverati tra le parti comuni dell’edificio, con ciò che ne conseguiva in punto di ripartizione delle spese.
2. I balconi aggettanti
Prima di illustrare la decisione del Tribunale di Treviso, giova soffermarsi sul regime giuridico applicabile ai balconi.
È ormai pacifico che i balconi cd. aggettanti, ossia sporgenti dalla facciata dell’edificio condominiale, essendo un prolungamento dell’unità immobiliare cui accedono e non svolgendo, quindi, una funzione di sostegno o di copertura necessaria del fabbricato (a differenza delle terrazze a livello, incassate nel corpo dell’edificio), appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unità immobiliare dalla quale protendono.
Ne discende (come già ebbe a ...