1. Il fatto
Al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, un condòmino proponeva opposizione contestando l’applicabilità della disciplina degli interessi c.d. commerciali; nella tesi difensiva, il contratto stipulato dall’amministratore condominiale per conto dei condòmini, avrebbe dovuto portare ad una qualificazione dell’ingiunto in termini di consumatore con conseguente inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002 successivamente integrato dal D.LGS 192/2012 (inapplicabile ratione temporis al caso di specie), che disciplina le “transazioni commerciali” intercorrenti tra “imprese” o “imprese” e “pubbliche amministrazioni”.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione, ha dapprima ricordato come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-329/19, ha stabilito che il condominio, sebbene non rientrante formalmente nella nozione di “consumatore”, possa tuttavia essere considerato tale dalla giurisprudenza nazionale (sulla scorta delle finalità perseguite dalla direttiva 93/13/CEE), non sussistendo alcun ostacolo ad un'interpretazione estensiva della normativa di recepimento della direttiva nel diritto interno.
Il tribunale capitolino ha successivamente evidenziato le divisioni intestine della giurisprudenza di merito, che in alcuni casi ha fatto riferimento a un criterio di “prevalenza” riferito ai millesimi occupati da consumatori o professionisti, ed altre volte sostenuto l'applicazione della disciplina consumeristica, rilevando che l'atto concluso sarebbe “sempre” estraneo all'attività professionale, in quanto finalizzato alla sola gestione delle parti comuni; ciò sul presupposto che un condominio sia un ente di gestione dell’immobile e non un soggetto esercente impresa, a nulla rilevando che i proprietari delle singole unità immobiliari siano imprenditori commerciali, ritenendosi che manchi la qualifica di soggetto commerciale in capo al contraente condominio, ai sensi della direttiva europea.
Appurato, dunque, che nel caso in esame i lavori eseguiti erano di manutenzione delle parti comuni del fabbricato e che, pertanto, le attività imprenditoriali svolte nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva apparivano irrilevanti ai fini della qualificazione ...