Nel corso della scorsa settimana il Governo ha esaminato il disegno di Legge di conversione del D.L. 71/2024 e da una prima esamina non sono emerse modifiche rispetto alla formulazione del Decreto Legge, nonostante le numerose critiche che sono state sollevate in questi mesi dal mondo sportivo.
Il D.L. 71/2024 era stato pubblicato in G.U. in data 31 maggio 2024, per cui, salvo diverse disposizioni, la Legge di Conversione dovrà essere approvata obbligatoriamente entro fine mese.
Il Capo I del Decreto si compone di cinque articoli dedicati all’introduzione di alcune significative novità nel mondo sportivo; in particolare, l’articolo che ha sollevato maggiori perplessità e critiche è l’articolo tre, e precisamente il comma 2, relativo alle collaborazioni occasionali e il comma 3, lettera b), riguardante i volontari sportivi. In questo primo contributo ci occuperemo delle collaborazioni occasionali.
Il comma 2 del citato articolo 3, abroga la lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del Tuir: la conseguenza è che non possono più essere considerate attività di lavoro autonomo le prestazioni rese dai collaboratori occasionali sportivi.
Se già prima c’era parecchia incertezza circa la possibilità, e nel caso delle modalità, di impiego della forma della collaborazione occasionale nell’ambito del lavoro sportivo, adesso sicuramente la confusione è maggiore.
I dubbi e le incertezze nascono innanzi tutto dal Correttivo-bis al D.Lgs. 36/2021, che ha introdotto, all’interno dell’articolo 25, rubricato “Lavoro Sportivo”, il comma 3-bis, ma con una formulazione poco chiara “Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, …. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”.
L’altro articolo che di fatto non impedisce l’adozione della forma della collaborazione occasionale per il lavoro sportivo è l’articolo 28 (rubricato “Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”), il cui comma 2 riferisce “Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente…”.
Dal momento che i due citati articoli del D.Lgs. 36/2021 non hanno subito alcuna modifica ad opera del D.L. 71/2024, che invece è intervenuto esclusivamente sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ad oggi, l’adozione della collaborazione occasionale da parte degli enti sportivi rimane comunque ammessa (grazie al comma 3-bis dell’articolo 25 D.Lgs. 36/2021), e andrebbe regolata secondo le seguenti modalità:
- in base al D.L. 50/20217, cosiddetto “Libretto Famiglia”, mediante il portale dell’Inps, ed a cui possono accedere anche le realtà sportive, sempre limitatamente alle casistiche contemplate;
- facendo ricorso a quanto previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, ricorrendo pertanto alla già collaudata formula della ritenuta d’acconto (e qualificando pertanto tali redditi come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, lettera i) del Tuir).
Nel caso del lavoro sportivo, quest’ultimo punto va comunque coordinato con quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 36, in base al quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Conseguentemente, le realtà sportive che intendono impiegare dei lavoratori sportivi, nella forma della collaborazione occasionale, si trovano oggi nella condizione di non sapere come correttamente operare:
- trattenere la ritenuta del 20%, così come previsto dalla corrente disposizione normativa;
- non trattenere alcuna ritenuta, sino all’importo dei 15.000 euro annui.
È chiaro che un atteggiamento più prudente fa propendere per la prima soluzione, al fine di non incorrere in alcuna sanzione, ma un chiarimento ufficiale e definitivo in tal senso è quanto mai opportuno.