1. Fatti di causa
Con atto di citazione del 16 marzo 2011, una condomina conveniva dinnanzi al Tribunale di Venezia, l’amministratore, il Condominio, nonché altra condomina, chiedendo di accertare in via principale il proprio diritto di uso esclusivo, a carico di una parte del cortile condominiale, con riguardo al posto auto individuato in un atto pubblico. Veniva poi dedotta la responsabilità anche a fini risarcitori dell’amministratore e chiesta la condanna della convenuta condomina occupante al rilascio della porzione immobiliare, nonché al risarcimento dei danni. Le domande dell’attrice venivano rigettate con sentenza n. 2167/2015 del Tribunale di Venezia.
La Corte d’Appello, adita dalla originaria parte attrice, respingeva l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado con sentenza n. 1954/2017. I giudici di secondo grado affermavano, tra le altre cose, che la delibera approvata in occasione dell’assemblea del Condominio con la quale gli otto condomini avevano individuato sedici posti auto nell’area esterna comune e li avevano assegnati in uso esclusivo alle varie unità costituenti il condominio, non aveva dato luogo alla costituzione di alcun diritto reale sul suolo condominiale.
La condomina soccombente intimava e notificava ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, nei confronti del solo Condominio e non anche dell’amministratore e della condomina, quali parti dei pregressi gradi di merito; resisteva con controricorso il Condominio, chiedendone il rigetto.
2. La legittimazione attiva e passiva dell’amministratore per cause inerenti a beni comuni nella più recente giurisprudenza di legittimità
La questione relativa alla esatta estensione della legittimazione attiva e passiva dell’amministratore di condominio in relazione alla tutela delle parti comuni dell’edificio, la cui disciplina normativa si rinviene, in prima battuta, negli artt. 1130 e 1131 c.c., sembrava connotarsi, quantomeno fino agli ultimi arresti giurisprudenziali, per una ...