1. La proprietà dei solai interpiano.
L’art. 1125 c.c. è estremamente chiaro nel precisare che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto (resta evidentemente salva l’ipotesi di manutenzione o ricostruzione resesi necessarie per il comportamento di uno dei due - o di un terzo - nel qual caso le relative spese cedono a carico esclusivamente dell’autore del danno. Cfr. Cass. civ., sez. II, 12.4.1999, n. 3568).
Dal regime delle spese così disciplinato dalla norma in questione la giurisprudenza trae, dunque, la conclusione che il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra sovrastante ed appartenenti a diversi proprietari deve ritenersi di proprietà comune (esclusivamente) a costoro, in regime di comunione ordinaria (e non già di condominio parziale, come pure sostenuto da taluno in dottrina. Così A. Marostica, Il regime giuridico del solaio interpiano, in Imm. e prop., 2017, 27 ss.) costituendo l'inscindibile struttura divisoria tra le due strutture immobiliari, pur facendo la giurisprudenza più recente salva la prova contraria (secondo orientamenti più risalenti, infatti, si verserebbe in presenza di una presunzione assoluta. Cass., 14.2.1969, n. 505) e, correlativamente, la possibilità di adozione di un diverso criterio di riparto delle spese, trattandosi di disposizione non dichiarata inderogabile dall’art. 1138, comma 4, c.c. (Cass. civ., sez. II, 12.10.2000, n. 13606)
La ratio di tale impostazione è, d’altronde, plasticamente illustrata da Cass. civ., sez. VI-3, 4.10.2018, n. 24266, la quale osserva che il solaio intermedio tra due piani, al pari di tutte le strutture di ...