1. Il condomino in conflitto di interessi con il condominio.
È nota la posizione che si è ormai consolidata in giurisprudenza a proposito del condomino che sia in conflitto di interessi con la compagine condominiale e, cioè, di quel comproprietario che sia portatore di un doppio interesse (l’uno, sovrapponibile a quello della compagine, l’altro, individuale e concorrente con il primo, teso a conseguire un vantaggio di carattere personale) rispetto ad una determinata questione posta all’ordine del giorno della riunione assembleare (si pensi alla delibera con cui vengono affidati in appalto i lavori di manutenzione allo stabile condominiale, a seguito della valutazione delle offerte presentate, tra le altre, anche da una impresa di cui sia titolare uno dei condomini): a fronte di un originario indirizzo che valorizzava tanto il conflitto reale, quanto quello solo potenziale e che tendeva ad escludere il singolo condomino (recte, la relativa caratura millesimale) che versasse in tale condizione sia dal quorum costitutivo, che da quello deliberativo (Cass. civ., sez. II, 22.7.2002, n. 10683), è infatti prevalsa una impostazione diversa (cfr. la pressoché coeva Cass. civ., sez. II, 30.1.2002, n. 1201, con nota di N. Izzo, Conflitto di interessi nel condominio: diritto di voto e maggioranze, in Corr. giur., 2002, 721 ss.), in virtù della quale le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto (Cass. civ., sez. II, 28.9.2015, n. 19131), ferma la possibilità di ottenere l’annullamento della delibera ove sia dedotta e dimostrata, in concreto, una sicura divergenza tra specifiche ...